Aggiornamento articolo del 8 febbraio 2018.

A seguito della conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, per mezzo della L-4 dicembre 2017, gli avvocati non hanno più l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di infortunio professionale personale, mentre rimane l’obbligo per i propri collaboratori.

“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.”

Aggiornamento articolo del 06/12/17 

È arrivata una nuova proroga per la comunicazione delle assicurazioni obbligatorie degli avvocati: l’ordine degli Avvocati di Bologna ha infatti spostato al 31 dicembre 2017 il termine per la comunicazione degli estremi identificativi delle polizze assicurative per la responsabilità professionale e per gli infortuni.

Finalmente viene fatta chiarezza su questo aspetto controverso su cui tanto si è dibattuto. Il decreto legge fiscale approvato in via definitiva dalla camera ha eliminato infatti l’obbligo per gli avvocati di dotarsi di una propria polizza infortuni.

L’avvocato non è quindi tenuto a stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a sé, mentre tale obbligo resta invariato per collaboratori, dipendenti e praticanti, anche al di fuori dello studio legale.

Non varia in alcun modo, invece, l’obbligo di assicurazione in merito alla responsabilità civile.

Il decreto interviene anche sull’argomento dell’equo compenso

definendo le caratteristiche del compenso equo e proporzionato che deve essere garantito agli avvocati e ai professionisti in genere.

Nel decreto viene anche sottolineato il ruolo del giudice che potrà accertare l’iniquità del compenso e di conseguenza provvedere a dichiararne la nullità stabilendo, tenendo conto dei parametri illustrati dalla legge, il compenso equo per il professionista.

Emendamento modifica la legge sull’assicurazione obbligatoria per gli avvocati, nel giorno della sua entrata in vigore.

Aggiornamento articolo del 13/11/17 

Gli avvocati sono esentati da stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni. La modifica, su volontà del Ministro Orlando, è stata inserita in un emendamento governativo alla legge di bilancio con lo scopo di restituire agli avvocati maggiore autonomia. La polizza assicurativa per gli infortuni sarà infatti obbligatoria soltanto per i loro collaboratori, e nello specifico per i soli collaboratori privi di copertura assicurativa obbligatoria Inail. Resta invece sempre in vigore per gli avvocati l’obbligo di polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili derivante dall’esercizio della professione.

Aggiornamento articolo del 11/10/17

“Una proroga di 30 giorni per l’assicurazione degli avvocati, che arriva nel giorno in cui l’obbligo sarebbe dovuto scattare. Stasera infatti approderà in «Gazzetta Ufficiale» il decreto ministeriale che proroga di 30 giorni la scadenza dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’assicurazione professionale per i legali, fissata per oggi, mercoledì 11 ottobre. A dare l’annuncio del rinvio, ieri sera, è stato il Consiglio nazionale forense che, tramite il presidente Andrea Mascherin, in mattinata aveva presentato al ministero della Giustizia la richiesta di proroga. La notizia del differimento è subito rimbalzata sui social network ed è stata confermata da via Arenula.”

Fonte: il sole 24 ore

Che gli avvocati avessero l’obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa per la propria professione era cosa nota ed era già previsto dall’art.12 della Legge 247/2012. La legge inizialmente però non definiva appieno i contenuti della copertura.

Adesso sono invece chiari i termini della copertura assicurativa RC che dovrà garantire la responsabilità:

– per danni causati a terzi nello svolgimento della professione

– per qualsiasi tipo di danno (anche patrimoniale)

– per i pregiudizi causati a clienti o a terzi

– per fatti colposi e dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituiti

– per danni derivanti da custodia di documenti, denaro o valori 

in caso responsabilità solidale l’intera responsabilità dell’avvocato.

La copertura dovrà avere retroattività illimitata e ultrattività decennale in caso di cessazione della attività, anche a favore degli eredi. 

Agli avvocati la normativa richiede inoltre di stipulare una copertura infortuni per loro stessi e per i propri praticanti e collaboratori in caso non sia attivo una copertura INAIL.

Il termine ultimo per adeguarsi alla normativa e sottoscrivere una polizza assicurativa è l’11 ottobre 2017 (prorogata di altri 30 giorni). Da tale data scatta per tutti gli avvocati l’obbligo della copertura assicurativa. Per i professionisti che non si adeguano alla normativa è prevista una sanzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. La non adesione viene infatti considerata a tutti gli effetti un illecito disciplinare ai sensi del comma 4 del predetto art.12 della Legge 247/2012.

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