di Luca Costenaro

Da qualche giorno ricevo richieste di chiarimenti relative alle soluzioni di welfare assicurativo specifiche per COVID-19 offerte dal mercato.

La situazione critica o l’urgenza spesso permettono solo una visione parziale della situazione e portano l’azienda ad una scelta senza avere un quadro completo del contesto o una visione d’insieme.

La malattia del lavoratore

Ho chiacchierato con un po’ di persone e insieme abbiamo fatto una serie di considerazioni sull’argomento, partendo dal presupposto iniziale che in caso di malattia, come quella provocata dal Covid-19, il lavoratore usufruisce del regime di malattia in forza del suo contratto e continua a percepire il suo stipendio, sia durante l’eventuale ricovero sia quando ammalato o in quarantena a casa; tra le altre cose in questi giorni è stato chiarito che il lavoratore usufruisce del regime di malattia anche se si trova in quarantena presso il proprio domicilio per imposizione delle autorità. Qualora il lavoratore contragga il Covid-19 potrebbe usufruire delle garanzie dei Fondi Sanitari previsti dai CCNL (molti Fondi Sanitari negli ultimi anni sono diventati obbligatori nella contrattazione sindacale di primo livello) o dei piani sanitari aziendali con alcune garanzie operanti. Un esempio è la diaria sostitutiva in caso di ricovero con il Servizio Sanitario Nazionale (la clausola potrebbe chiamarsi “indennità sostitutiva da ricovero” o simile).

Come prima cosa deve essere verificata la presenza di un Fondo Sanitario di categoria o aziendale, poi accertarsi che la pandemia sia compresa o meglio non sia motivo di esclusione. Sicuramente si tratta di un quesito da porre direttamente al Fondo Sanitario o al piano sanitario di riferimento.

I prodotti di welfare assicurativo

Sul mercato stanno circolando prodotti di Welfare Assicurativo che garantiscono il lavoratore con una diaria da ricovero per Covid-19, unindennità da convalescenza da terapia intensiva Covid-19 e un pacchetto assistenza post ricovero. Queste garanzie operano esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata successivamente alla decorrenza e il beneficiario è direttamente e unicamente il dipendente, non l’azienda come si potrebbe essere portati a fraintendere.

L’attivazione di una copertura assicurativa con contraenza aziendale e beneficiario il lavoratore configura un benefit a favore del lavoratore con tutte le conseguenze fiscali (deve essere dichiarato per l’elaborazione della busta paga su cui verrà pagato l’Irpef e i contributi a carico azienda e lavoratore). Se l’azienda redige un regolamento interno, che deve rispettare determinati requisiti e fare riferimento al welfare aziendale in favore della totalità dei dipendenti, potrebbe stipulare la copertura assicurativa tramite una cassa sanitaria con conseguente esenzione Irpef e contributiva per il dipendente ed esenzione contributiva per l’azienda che si farà carico solo di un 10% come contributo di solidarietà, oltre ad eventuali costi aggiuntivi chiesti della cassa sanitaria.

Un’altra possibilità, sicuramente più snella, è il riferimento normativo dell’art. 51, comma 3, del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (TUIR), molto più conosciuto come i “famosi € 258”, in quanto il premio di polizza è a tutti gli effetti è una concessione di un servizio: verrà stipulata una polizza con contraenza aziendale a beneficio dei dipendenti e il premio di polizza non concorrerà a formare reddito per il lavoratore se complessivamente di importo non superiore a € 258,23. Da fare attenzione che i “famosi € 258” siano rispettati come limite, diversamente verrà tassato l’intero importo e non soltanto la parte eccedente.

Fatte queste considerazioni doverose è sempre apprezzabile e di sostegno un’ulteriore garanzia di Welfare Assicurativo prestata con la polizza specifica Covid-19, per ricordarsi sempre che il lavoratore deve essere protetto ed è indispensabile per il funzionamento di ogni azienda.

Luca Costenaro