Scopri tutti i limiti e i dettagli per le tue detrazioni e deduzioni

In questi giorni abbiamo inviato le dichiarazioni delle detrazioni a fini fiscali per i premi assicurativi pagati.

 

Se non trovi nulla? Chiamaci, saremo felici di inviartele velocemente.

Oppure invia questa mail per richiederle: Richiedo Documentazione per Detrazione

Il Regime di detraibilità dei premi versati per le coperture assicurative ha subito alcune modifiche.

Vi elenchiamo qui le casistiche ed i dettagli che vi servono per la vostra dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

L’articolo 12 del D.L. n.102/2013 modificato interviene sui limiti alla detrazione ai fini Irpef dei premi assicurativi applicati:

1) ai contratti aventi ad oggetto il rischio morte: sia in caso morte che per le casistiche che includono in qualche forma il caso morte (in quest’ultimo caso si beneficia della detrazione solo per la parte di premio riferibile al rischio morte);

2) ai contratti aventi ad oggetto il rischio d’invalidità permanente non inferiore al 5% per qualsiasi causa;

3) ai contratti aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana (LTC);

4) ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.

I limiti massimi di detraibilità sui premi versati sono i seguenti:

– Per i premi aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% per qualsiasi causa, compresi i premi versati su polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il periodo di imposta 2000, è previsto un limite di detraibilità pari a 530,00 euro;

– Tale limite è elevato a 1.291,14 euro esclusivamente con riferimento ai premi per assicurazioni LTC.

 

Per i contribuenti che possiedono altre coperture oltre alle polizze LTC, sarà valido il primo limite dei 530,00 euro per i premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, o l’invalidità permanente (compresi i premi versati su polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate entro il periodo di imposta 2000). 

A partire poi dal limite di 530,00 euro (o dal minore importo effettivamente utilizzato per usufruire della detrazione sui premi assicurativi in precedenza elencati) potranno essere detratti anche i premi per le coperture LTC sempre fino al limite massimo di 1291,14 euro.

Per quanto riguarda invece il regime di deducibilità i dettagli ed i limiti sono i seguenti:

Le somme versate dal lavoratore e/o dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5,164,57 euro.

Per i giovani lavoratori è previsto un regime più favorevole che arriva i 7,746,86 euro di contributi deducibili durante i venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi pensione (con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007).

Ricordiamo anche che per le prestazioni pensionistiche complementari effettivamente erogate nella tassazione viene applicata una ritenuta d’imposta con un’aliquota del 15%, che scende fino al 9% in relazione alla durata della partecipazione alla forma pensionistica complementare.